{"id":530,"date":"2020-08-05T12:46:45","date_gmt":"2020-08-05T12:46:45","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/?p=530"},"modified":"2024-04-24T09:54:34","modified_gmt":"2024-04-24T09:54:34","slug":"processo-vannini-la-cassazione-e-stata-influenzata-dalla-super-procura-mediatica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/processo-vannini-la-cassazione-e-stata-influenzata-dalla-super-procura-mediatica\/","title":{"rendered":"Processo Vannini: la Cassazione \u00e8 stata influenzata dalla &#8220;Super-Procura&#8221; mediatica?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"has-drop-cap\">La Corte di Cassazione, con la&nbsp;<strong>sentenza 9049\/2020<\/strong>, rimette in discussione la tormentata (e tragica) vicenda della&nbsp;<strong>morte di Marco Vannini<\/strong>. Come \u00e8 noto, l\u2019opinione pubblica, nella stragrande maggioranza, faceva il tifo per questo esito, il quale pone una seria ipoteca sulla possibilit\u00e0 che il giudizio di rinvio arrivi nuovamente ad escludere l\u2019omicidio doloso.<\/p>\n\n\n\n<p>Potrebbe sembrare atipico che un commento strettamente giuridico, seppure di taglio divulgativo, prenda le mosse dalla considerazione del \u201c<em>tifo dell\u2019opinione pubblica<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Eppure la consapevolezza del rilievo negativo del cosiddetto&nbsp;<strong>processo mediatico<\/strong>&nbsp;\u00e8 ormai largamente diffusa, soprattutto fra gli addetti ai lavori.<\/p>\n\n\n\n<p>La sentenza in questione ha accolto il motivo principale dei ricorsi della Procura e delle Parti civili, che&nbsp;<strong>si dolevano di un\u2019errata configurazione dell\u2019elemento soggettivo<\/strong>&nbsp;in termini di colpa anzich\u00e9 in termini di dolo. La sua motivazione si presta ad alcune considerazioni, la prima delle quali riguarda il metro di giudizio adottato della Corte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>La sentenza impugnata \u00e8 stata annullata per vizio di motivazione<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dopo aver letto le motivazioni, qualcuno potrebbe essere indotto a ritenere che quando c\u2019\u00e8 la forte pressione di alcune trasmissioni televisive di grande seguito,&nbsp;<strong>i giudici, inconsciamente, si lascino condizionare<\/strong>&nbsp;dal cono di luce accecante dei riflettori, ed arrivino cos\u00ec a forzare consolidati orientamenti che, invece, valgono per gli \u201c<em>imputati comuni<\/em>\u201d, soprattutto quando sono questi a ricoprire il ruolo di ricorrenti.<\/p>\n\n\n\n<p>La Cassazione ha accolto i ricorsi&nbsp;<strong>ritenendo sussistente il vizio di motivazione<\/strong>&nbsp;in punto di criterio di&nbsp;<strong>accertamento dell\u2019elemento soggettivo<\/strong>. In sostanza, ha criticato la ricostruzione degli indizi attraverso la quale la Corte d\u2019assise d\u2019appello aveva ritenuto che non vi fosse intenzione di uccidere, neppure nella forma del&nbsp;<strong>dolo eventuale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Come tutti sanno, nel processo, prima si raccolgono le prove dei fatti storici e poi si cerca di attribuire a tali fatti un significato univoco, in linea con le previsioni normative.<\/p>\n\n\n\n<p>Anche (e soprattutto) quando si deve decidere&nbsp;<strong>quale fosse l\u2019atteggiamento soggettivo<\/strong>&nbsp;dell\u2019imputato (dolo, colpa, totale buona fede), si devono interpretare i fatti emersi dall\u2019istruttoria, cercando di attribuirgli una valenza chiara e significante, come sintomi di una certa volont\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p>Del resto, quella di interpretare la volont\u00e0 attraverso i comportamenti \u00e8 un\u2019esigenza propria delle relazioni umane, prima ancora che giuridica.<\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p>La soluzione del problema diventa ancora pi\u00f9 ardua quando si tratta di ricavare dai comportamenti la ragione della&nbsp;<strong>sottile differenza che intercorre fra il dolo eventuale e la colpa<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>L\u2019omicidio per colpa<\/strong>&nbsp;si caratterizza per&nbsp;<strong>un atteggiamento mentale di consapevole inosservanza di cautele<\/strong>&nbsp;e pu\u00f2 rimanere tale, nei casi pi\u00f9 gravi, anche in presenza di una previsione della morte, purch\u00e9 il soggetto agente sia convinto di poterla scongiurare.<\/p>\n\n\n\n<p>Il&nbsp;<strong>dolo eventuale<\/strong>, da parte sua, risponde pi\u00f9 ad un\u2019esigenza normativa che ad una vera e propria osservazione naturalistica dei fenomeni psichici, la quale possa attestare che, ad un certo punto, si verifica nel cervello un salto qualitativo attraverso il quale si passa dalla negligenza all\u2019intenzione omicidiaria.<\/p>\n\n\n\n<p>Se vogliamo essere onesti dobbiamo anzi ammettere che, dal punto di vista della valutazione giudiziaria degli indizi, molto spesso, il&nbsp;<strong>passaggio dalla colpa al dolo eventuale<\/strong>&nbsp;\u00e8 pi\u00f9 un fatto quantitativo che un fatto qualitativo. E ci\u00f2 nonostante (e con buona pace) dei secolari sforzi classificatori della dommatica giuridica. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione, nella sentenza in commento, ha affermato che il significato attribuito dai giudici di appello agli indizi \u00e8 stato il frutto di un\u2019operazione logicamente errata.<\/p>\n\n\n\n<p>Tali giudici avevano dato rilievo ad alcuni fra i fatti emersi dal dibattimento, piuttosto che ad altri, che la Corte suprema ha invece ritenuto pi\u00f9 idonei all\u2019inquadramento.<\/p>\n\n\n\n<p>La domanda da porsi a questo punto \u00e8 per\u00f2 di tipo strettamente procedurale: quali sono i&nbsp;<strong>limiti del ricorso per cassazione per vizio di motivazione<\/strong>&nbsp;e qual\u2019\u00e8 la costante giurisprudenza di legittimit\u00e0 sul punto?<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 606, comma primo lettera \u201ce\u201d, del codice di rito prevede che si possa annullare una sentenza per \u201c<em>mancanza, contraddittoriet\u00e0 o manifesta illogicit\u00e0 della motivazione<\/em>&nbsp;\u2026\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019applicazione di tale norma da parte della cassazione \u00e8 sotto gli occhi di tutti gli addetti ai lavori e di tutti quegli imputati che provano ad utilizzarla:&nbsp;<strong>vengono dichiarati inammissibili la quasi totalit\u00e0 dei ricorsi<\/strong>&nbsp;grazie al richiamo di una massima che potremmo definire tralatizia, se non fosse che l\u2019uso dei neologismi informatici ci suggerisce di meglio definirla con l\u2019espressione \u201c<em>copia e incolla<\/em>\u201d. &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Tale massima ci dice che la Cassazione, quale giudice di legittimit\u00e0, pu\u00f2 censurare unicamente quelle motivazioni&nbsp;<strong>totalmente incomprensibili secondo il comune senso logico<\/strong>&nbsp;e non pu\u00f2, invece, sostituire alla motivazione prescelta dai giudici di merito, una motivazione alternativa, seppure ritenuta logicamente preferibile perch\u00e9 pi\u00f9 convincente della prima.&nbsp; Punto.<\/p>\n\n\n\n<p>E allora, la ricostruzione della sentenza impugnata dalla Procura e dalle parti civili era totalmente illogica? Era priva di senso logico compiuto? Era incomprensibile applicando il ragionamento? Oppure la cassazione,&nbsp;<strong>travalicando lo steccato dei suoi poteri<\/strong>, ne ha preferita un\u2019altra, logica come la prima e sorretta, come la prima, da&nbsp;<strong>una selezione opinabile<\/strong>&nbsp;degli elementi ritenuti significanti?<\/p>\n\n\n\n<p>Limitandosi, per ragioni di sintesi, alla posizione del principale imputato, \u00e8 da dire che la Corte d\u2019appello aveva affermato che il Ciontoli, per quanto autore di una condotta gravemente imprudente prima e gravemente omissiva poi, non aveva mai accettato (nel senso previsto dalla figura del dolo eventuale) l\u2019evento morte, poich\u00e9, anzi, egli&nbsp;<strong>sperava e fidava che ci\u00f2 non accadesse<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Secondo tale ragionamento, Ciontoli non poteva certo volere la morte. Infatti, se il Vannini fosse morto, l\u2019autopsia avrebbe svelato senza ombra di dubbio il colpo di pistola.<\/p>\n\n\n\n<p>Richiamando quella che \u00e8 conosciuta in dottrina come la&nbsp;<strong>formula di Frank<\/strong>, il giudice di appello aveva affermato che se l\u2019imputato avesse avuto la certezza della morte si sarebbe senz\u2019altro astenuto dal proseguire nella sua condotta omissiva, poich\u00e9 la morte avrebbe comportato una&nbsp;<strong>totale e irreversibile negazione delle finalit\u00e0 del proprio comportamento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Per contro, l\u2019assoluta particolarit\u00e0 della ferita, la quale sembrava non aver attinto organi vitali,&nbsp;<strong>nella intuibile ponderazione del feritore<\/strong>&nbsp;lasciava presagire un esito fausto e, dunque, gli avrebbe lasciato il tempo di ricorrere a cure pi\u00f9 discrete, nella speranza che lo stesso ferito, in nome dei rapporti esistenti, avrebbe condiviso l\u2019opportunit\u00e0 di aiutare il futuro suocero e di non fargli perdere il lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p>Non \u00e8 assolutamente sconosciuta in astratto l\u2019evenienza di chi, pur ferito da un\u2019arma da fuoco ma non attinto in organi vitali, sopravvive grazie a cure mediche successive.<\/p>\n\n\n\n<p>Non chiamare tempestivamente i soccorsi, pur se per motivi altamente egoistici, non colora in modo determinante la natura dell\u2019elemento soggettivo, la quale&nbsp;<strong>resta ancorata all\u2019atteggiamento mentale nei confronti della possibilit\u00e0<\/strong>&nbsp;o meno che ne consegua la morte.<\/p>\n\n\n\n<p>In particolare, la colpa sta nell\u2019<strong>accettazione del rischio<\/strong>, mentre il dolo eventuale si radica nell\u2019<strong>accettazione dell\u2019evento<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>A fronte di un simile ragionamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia applicato male&nbsp;<strong>i principi dettati dalle Sezioni Unite con la pronuncia 38343\/2014<\/strong>, ricordando che tale arresto nomofilattico aveva evidenziato&nbsp;<strong>una serie di indici da cui desumere il dolo eventuale<\/strong>&nbsp;\u2013 fra cui quello, non esclusivo, applicato in appello \u2013 e aveva demandato ai giudici di merito di verificare quali di essi,&nbsp;<strong>nel singolo caso concreto<\/strong>, potessero fare da selettore. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>A ben vedere, per\u00f2, questa citazione costituisce proprio una conferma del travalicamento operato dalla Cassazione, cui prima si faceva cenno.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si comprende, invero, come i giudici di legittimit\u00e0, dopo aver ricordato come sia compito del giudice di merito applicare il selettore ritenuto pi\u00f9 idoneo,&nbsp;<strong>passino essi stessi ad indicare quale sia il selettore giusto<\/strong>, proponendo una lettura alternativa a quella, lo si ripete, opinabile ma non illogica nel senso dell\u2019articolo 606 cpp., adottata in appello.<\/p>\n\n\n\n<p>Tale lettura alternativa, nel concreto, si spinge a sostenere che fra i principali elementi che dovevano fungere da selettore vi era il fatto che se Vannini fosse sopravvissuto avrebbe potuto raccontare la verit\u00e0. Dunque la morte non come fatto assolutamente non voluto da Ciontoli ma come evento quasi auspicato.<\/p>\n\n\n\n<p>Come gi\u00e0 sopra evidenziato, la Cassazione non aveva certo il compito di validare una lettura meramente alternativa delle risultanze. In ogni caso, appare evidente come&nbsp;<strong>una simile lettura dell\u2019evento morte sia altrettanto \u2013 se non pi\u00f9 \u2013 opinabile della prima<\/strong>. Vi si pu\u00f2 infatti ribattere, con i giudici dell\u2019appello, che la sopravvivenza avrebbe probabilmente evitato allo sparatore di perdere il lavoro e, comunque, gli avrebbe evitato l\u2019imputazione di omicidio. Al contrario, la morte, avrebbe fatto emergere lo sparo senza ombra di dubbio e, con esso, l\u2019imputazione di omicidio, come poi \u00e8 stato. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Perch\u00e9 \u00e8 indispensabile l\u2019attuale regime delle impugnazioni<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p>Dalla vicenda in esame si trae un&nbsp;<strong>ulteriore importante insegnamento<\/strong>:  Ancora una volta \u2013 e non \u00e8 certo la prima, n\u00e9 sar\u00e0 l\u2019ultima \u2013 \u00e8 andato in scena un&nbsp;<strong>radicale conflitto di vedute<\/strong>&nbsp;fra diversi giudici e diversi gradi di giurisdizione.<\/p>\n\n\n\n<p>Con buona pace dei portabandiera di quegli epigoni delle vedute illuministiche, oggi giustizialiste, che mostrano di fidare ancora nell\u2019esistenza di un&nbsp;<strong>giudice&nbsp;&#8220;<em>bouche de la loi&#8221; \u2013<\/em><\/strong>&nbsp;mito rinverdito dalla nuova fede nelle capacit\u00e0 predittive in campo giudiziario dell\u2019intelligenza artificiale \u2013 occorre prendere atto&nbsp;<strong>dell\u2019ontologica imperfezione della pronuncia giurisdizionale<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Non perfetta ma perfettibile, grazie all\u2019uso pieno e coscienzioso del&nbsp;<strong>contraddittorio processuale<\/strong>. Ci\u00f2, ove possibile, \u00e8 ancor pi\u00f9 vero quando si tratti di accertare elementi incerti, quasi ineffabili, come il dolo eventuale.<\/p>\n\n\n\n<p>Non si pu\u00f2 non sottolineare ancora una volta come nel caso che ci occupa, molto probabilmente, si sia arrivati all\u2019annullamento e al nuovo giudizio di appello quale portato della grandissima attenzione mediatica. &nbsp;&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p>Non si pu\u00f2 fare a meno di domandarsi&nbsp;<strong>cosa sarebbe accaduto al processo Vannini<\/strong>&nbsp;(e cosa accadrebbe ai tantissimi processi meno noti) se non ci fosse l\u2019appello o se la Cassazione non potesse pi\u00f9 sindacare il vizio di motivazione.<\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-media-text alignwide is-stacked-on-mobile\" style=\"grid-template-columns:46% auto\"><figure class=\"wp-block-media-text__media\"><a href=\"https:\/\/iustlab.org\/enrico.leo\"><img loading=\"lazy\" width=\"300\" height=\"300\" decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/185860.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-537\" srcset=\"https:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/185860.jpg 300w, https:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/185860-100x100.jpg 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><\/figure><div class=\"wp-block-media-text__content\">\n<p><strong>Avv. Enrico Leo &#8211; Avvocato di Roma<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p style=\"font-size:12px\">Titolare dello Studio Legale Leo da circa trent&#8217;anni. Si occupa prevalentemente di processi penali per reati fallimentari, tributari e dell\u2019economia.<\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/iustlab.org\/enrico.leo\/processo-vannini-la-cassazione-e-stata-influenzata-dalla-super-procura-mediatica\/\">https:\/\/iustlab.org\/enrico.leo\/processo-vannini-la-cassazione-e-stata-influenzata-dalla-super-procura-mediatica\/<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div style=\"height:20px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"http:\/\/www.farsiunlibro.it\/booktrail.htm\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/lnx.farsiunlibro.it\/wpn\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/banner_AGO20.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-540\"\/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte di Cassazione, con la&nbsp;sentenza 9049\/2020, rimette in discussione la tormentata (e tragica) vicenda della&nbsp;morte di Marco Vannini. 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