
IL FILM SULL’OMICIDIO GUCCI RIAPRE LE POLEMICHE SU UXORICIDIO ED EREDITÀ.
Le riprese del film sull’assassinio di Maurizio Gucci, che Ridley Scott sta girando a Roma in questi giorni, hanno riacceso i riflettori sulla ex moglie Patrizia Reggiani che dopo aver scontato 26 anni di carcere come mandante del delitto, rivendica 35 milioni di arretrati stabiliti dalla Cassazione. Questo lungo contenzioso con le due figlie e con la compagna di Gucci, ha richiamato l’attenzione anche sui molti casi eclatanti, avvenuti in passato, di carnefici di prossimi congiunti che abbiano poi ambito ad impossessarsi dell’eredità della propria vittima.
L’allarme sollevato dai media però è stato improprio, sia perché il citato contenzioso ha trovato un epilogo che, per quanto discutibile, non è basato sui diritti successori dell’omicida ma su un accordo di divorzio del tutto particolare, sia perché la legge italiana ha recentemente sviluppato sul tema in questione robusti anticorpi.
Vediamo di fare chiarezza partendo da questo secondo aspetto.
Già in base all’articolo 463 del codice civile è escluso dalla successione, in quanto indegno, colui che abbia volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta o un prossimo congiunto di questa, salvo che non ricorra una causa che esclude la punibilità penale.
Tralasciamo quest’ultimo inciso, che ci condurrebbe lontano, in quanto in passato aspre polemiche si sono addensate proprio su casi di vera o presunta infermità mentale, che hanno poi consentito all’omicida, riconosciuto affetto da tale patologia, di ereditare il patrimonio del congiunto da lui ucciso.
Per rendere operativa l’esclusione, prima dell’anno 2018, occorreva però una sentenza del giudice civile, che andasse ad applicare gli effetti della condanna penale e pertanto l’esclusione dall’eredità diventava operativa solo al momento del passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
Le cose sono cambiate con la nuova legge entrata in vigore nel gennaio del 2018.
Questa nuova normativa ha apportato alcune rilevanti modifiche e in particolare ha reso automatica l’esclusione dalla successione dei soggetti responsabili di omicidio volontario o tentato omicidio del congiunto, quale semplice effetto della condanna penale. La stessa norma ha previsto poi che, già dalla fase delle indagini, vi sia una sospensione cautelare della successione nei confronti di chi sia indagato per tali delitti.
In questo modo si evita che l’omicida possa disporre, seppure temporaneamente, dei beni della vittima, magari trasformandoli o riciclandoli per farne perdere le tracce.
Il nuovo provvedimento riconosce anche tutele processuali ed economiche ai figli minorenni e maggiorenni economicamente non autosufficienti della vittima di un omicidio commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dal partner dell’unione civile, come pure da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima.
Se queste sono, in generale, le nuove tutele normative, del tutto peculiare è invece la vicenda giudiziaria nata come corollario del processo penale che ha visto Patrizia Reggiani protagonista dell’omicidio di Maurizio Gucci e ha condotto alla sua condanna a una lunga pena detentiva, ormai interamente espiata.
Tutto nasce da un ormai lontano accordo di divorzio, concluso a Lugano, secondo il diritto svizzero, dai coniugi Gucci-Reggiani in sede di scioglimento del loro vincolo matrimoniale.
Tale accordo fa nascere a carico di Maurizio Gucci l’obbligazione di corrispondere alla ex moglie un vitalizio di elevato valore.
La Reggiani però non beneficerà mai di queste somme perché ben presto si determinerà a far uccidere l’ex coniuge e, come mandante di tale omicidio, verrà condannata.
Nel processo penale per tale delitto si costituisce parte civile Paola Franchi, la nuova compagna di Maurizio Gucci, la quale ottiene una condanna a carico della Reggiani per un’ingente somma a titolo di risarcimento del danno morale patito.
La Franchi però si trova di fronte alla difficoltà di porre in esecuzione la condanna e riuscire a tramutarla in denaro.
In mancanza di altri beni della Reggiani facilmente pignorabili, decide di aggredire il credito che la Reggiani vantava verso Gucci in forza del citato accordo di divorzio.
Proprio su questo tentativo di esazione di un credito del tutto particolare si è incardinato un lungo contenzioso civile, terminato nel novembre del 2020 con l’ultima pronuncia della Corte di Cassazione.
Le particolarità del credito risiedevano proprio nella dinamica successoria che aveva interessato questo asset patrimoniale.
Il patrimonio di Maurizio Gucci era stato infatti ereditato dalle sue due figlie.
Normalmente e salva l’eventuale accettazione con beneficio di inventario, chi eredità un patrimonio per successione a causa di morte subentra anche nei debiti del defunto. La Franchi, in forza di tale principio, aveva dunque dedotto che le figlie di Gucci avessero ereditato anche il debito divorzile che il padre aveva assunto verso la ex moglie e che tale debito, che fisiologicamente avrebbe dovuto essere pagato alla Reggiani, oggi poteva essere espropriato da chi della Reggiani era a sua volta creditore.
Come si vede, la contesa non si è mai incardinata intorno ad un presunto diritto successorio dell’omicida Reggiani verso la vittima Gucci. Si è invece sviluppata fra una creditrice della Reggiani e le due figlie di Gucci che, quali eredi, si assumevano essere debitrici della Reggiani e, quindi, per surrogazione, della Franchi.
Il giudizio, che in piena tradizione italica e stato lungo e contraddistinto da pronunce di segno opposto, si è incentrato sulla natura di tale credito divorzile, nato, come si ripete, da un accordo di diritto elvetico.
La controversia si è soprattutto sviluppata intorno alla possibilità che un simile credito, di natura apparentemente personale, potesse rimanere in vita anche dopo la morte del soggetto obbligato.
La Cassazione, alla fine, ha deciso per l’efficacia post mortem del credito, anche se a tale scelta è giunta non per applicazione di una norma generale di diritto matrimoniale ma unicamente sulla base dell’interpretazione delle clausole di quel singolo accordo divorzile.
Il detto epilogo giudiziario, però, ha gettato, più o meno consapevolmente, le basi per una possibile coda legale dell’intera vicenda.
Posto che il vitalizio in questione era di contenuto economico più ampio del credito vantato dalla Franchi, una volta che le figlie avranno soddisfatto tale credito, dovranno poi versare il residuo alla Reggiani?
Quest’ultima, in effetti, era l’originaria creditrice e potrebbe ancora esserlo per la parte non espropriata dall’azione legale della Franchi.
Se ciò dovesse accadere, si avvererebbe – di fatto e per altra strada – quell’effetto che la normativa oggi in vigore vuole evitare: l’omicida riceverebbe soldi della vittima.
Non, però, quale conseguenza successoria della morte ma quale effetto ultrattivo di un’obbligazione preesistente al delitto.

Avv. Enrico Leo – Avvocato di Roma
Titolare dello Studio Legale Leo da circa trent’anni. Si occupa prevalentemente di processi penali per reati fallimentari, tributari e dell’economia.